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Brevetto
diritto di sfruttamento di un'invenzione
Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce al suo titolare il "diritto esclusivo e temporaneo" (monopolio) di sfruttare, realizzare, disporre e commercializzare un'invenzione o un'innovazione tecnologica. Durante il periodo di validità, solitamente di 20 anni, nessun altro può produrre, usare, vendere o importare l'invenzione senza il consenso del titolare del brevetto.
Questo diritto esclusivo protegge l'inventore o l'azienda da imitazioni e offre la possibilità strategica per valorizzare economicamente l'innovazione, anche attraverso licenze o cessione del brevetto stesso.
Il brevetto nasce da un accordo tra inventore e Stato: in cambio di una serie di diritti di esclusiva su quanto è stato dichiarato nella domanda di brevetto, l'inventore si impegna a rendere pubblici i dettagli dell'invenzione, contribuendo all'avanzamento tecnico e scientifico della collettività.
Le invenzioni brevettabili devono essere nuove, originali e suscettibili di applicazione industriale; non sono brevettabili idee astratte, scoperte scientifiche o opere d'arte.
Il brevetto ha effetto territoriale limitato allo Stato che lo concede. In caso di violazioni, il titolare può agire legalmente per tutelare i propri diritti e ottenere risarcimenti.
Il sistema nazionale italiano distingue i brevetti in “invenzioni industriali” e “modelli di utilità”.
Il brevetto di invenzione: tutela invenzioni che rappresentano una soluzione tecnica nuova e originale, con un elevato livello di attività inventiva rispetto allo stato della tecnica. Può riguardare prodotti, procedimenti o usi innovativi. È soggetto a un esame approfondito da parte dell’ufficio brevetti per verificarne la novità e l’inventività. La durata della protezione è di 20 anni dalla data di deposito.
Il modello di utilità: protegge modifiche o miglioramenti funzionali a prodotti già esistenti, che ne aumentano l’utilità o la facilità d’uso, con un livello di inventiva minore rispetto al brevetto di invenzione. Solitamente riguarda nuove forme, configurazioni o disposizioni di oggetti, ma non copre procedimenti o usi. Non è soggetto a un esame di merito, ma solo a una verifica formale. La durata della protezione è più breve, generalmente 10 anni.
Il concetto di "brevetto" ha origini antichissime e si può far risalire già all'Antica Grecia, precisamente nella città di Sibari (Magna Grecia), dove, secondo lo storico Filarco, veniva concesso un diritto esclusivo di sfruttamento per 12 mesi a chi inventava qualcosa di nuovo, come una ricetta culinaria. Questo rappresenta una forma primordiale di brevetto, anche se di natura non formalmente regolamentata.
Il primo brevetto vero e proprio nel senso moderno nasce in Italia nel 1421, quando l’architetto Filippo Brunelleschi ottenne un'esclusiva per 3 anni per una chiatta innovativa (“Badalone”) utile al trasporto di marmi lungo il fiume Arno per la costruzione del Duomo di Firenze.
Successivamente, nel 1474 nella Repubblica di Venezia fu promulgato il primo statuto formalmente legislativo sui brevetti, noto come "Statuto dei brevetti veneziani". Esso garantiva il diritto esclusivo sull’invenzione, in particolare nei settori produttivi di armi e navi, e rappresentò la prima legge organica sul tema in Europa.
Nel mondo anglosassone, tra il XV e il XVI secolo, si svilupparono altri esempi di concessione di brevetti, come quello inglese del re Enrico VI nel 1449, che concesse una licenza di 20 anni a Giovanni di Utynam per l’importazione della lavorazione del vetro colorato.
Da allora, il sistema brevettuale si è evoluto, fino alla firma nel 1883 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la quale rappresentò un primo accordo internazionale per la tutela dei brevetti.
